Autostrade per l’Italia è stata condannata (Cass. 882.2025) a risarcire (unitamente alla assicurazione della vettura) i danneggiati da un incidente mortale avvenuto a seguito ed in conseguenza di un incidente avvenuto su tratto autostradale a ridosso di un cavalcavia privo di guardrail. A giudizio della Cassazione, dunque, la presenza di una barriera protettiva laterale avrebbe impedito alla vettura tamponata di fuoriuscire dalla sede stradale e discendere così la adiacente scarpata (ribaltandosi).
Posto che l’urto è avvenuto ad una velocità di circa 70 Km/h, la presenza di una barriera avrebbe garantito il contenimento della vettura (tamponata).
La Corte imputa dunque alla Società Autostrade la responsabilità per omesso controllo e, quindi, per violazione dell’obbligo di custodia.
A nulla è valsa la difesa della società Autostrade che ha invocato l’assenza di un obbligo di legge (DM 223.1992) che imponesse le barriere nel tratto di strada in questione che, ad avviso di quest’ultima, era da ritenersi al di fuori del raggio di azione della norma che riguarderebbe i nuovi tronchi stradali o quelli realizzati in precedenza ma sottoposti a significative opere di manutenzione. Il tratto teatro del sinistro non era invece mai stato sottoposto ad opere manutentive sin dal 1969.
Secondo la Corte, tuttavia, l’obbligo di vigilanza e controllo e di adottare tutte le misure idonee a rendere la cosa innocua ed idonea a non arrecare danno a terzi, trova la propria fonte già in base al principio generale del neminem laedere ed a maggior ragione sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata come quella per la custodia ex. art. 2051 c.c.
Poco importa, dunque, afferma la Corte, che il tratto di strada teatro del sinistro risalisse, quanto alla sua realizzazione, al 1969 e non fosse mai stato oggetto di interventi manutentivi.