Un’interpretazione, forse frettolosa e ingiustificata della norma per cui “il conducente a cui è stata sospesa la patente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ne ha vanificato la portata e soprattutto l’utilità.

Infatti, da una prima lettura della norma fa pensare che il legislatore volesse permettere a chiunque fosse stata notificata l’ordinanza di sospensione della patente di guida, potesse ottenere un permesso orarioda utilizzare per recarsi al luogo di lavoro ove non fosse possibile raggiungerlo con mezzi pubblici.

In realtà un’interpretazione delle varie prefetture (accolta anche dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento), detto “permesso di guida può essere concesso solo nel caso si sia in presenza di una sanzione amministrativa”.

Quindi, coloro che si sono resi rei del reato di guida in stato di ebbrezza, possono usufruire del permesso di guida, solo nell’eventualità che sia stato accertato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l (oggi mera contravvenzione punita con pena pecuniaria)

Dunque, solo in detta ipotesi (che costituisce come sopra ricordato una sanzione amministrativa), si potrà richiedere il permesso, mentre le ipotesi più gravi sub b) e c) dell’art. 186 cds, che integrano reati penali, secondo l’interpretazione fatta propria dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento, e da varie Prefetture (tra qui quella di Rimini) no!