Sentenza Cass. Sez. Unite, 10 aprile 2025, n. 27515
Il contesto e la questione giuridica
Cinque anni dopo l’inizio della pandemia da Covid-19, la Cassazione a Sezioni Unite si è trovata a decidere una questione delicata: il reato di epidemia colposa può esistere anche in forma omissiva, cioè quando l’epidemia non è causata da un’azione diretta, ma dall’omesso impedimento di un evento da parte di chi aveva il dovere giuridico di evitarlo.
Tradizionalmente, il reato di epidemia (artt. 438 e 452 c.p.) veniva interpretato come un reato a forma vincolata, ossia punibile solo se commesso attraverso la condotta commissiva descritta dalla legge: “diffusione di germi patogeni”. Questo orientamento aveva escluso la possibilità di punire omissioni.
Le Sezioni Unite, invece, hanno stabilito che l’epidemia colposa è un reato causalmente orientato a forma libera, e quindi può essere commesso anche con omissione, quando chi aveva un obbligo di intervento non lo ha adempiuto.
Il caso concreto: l’ospedale di Alghero
La vicenda da cui nasce la decisione riguarda la diffusione del virus all’interno dell’ospedale di Alghero nel 2019.
Un dirigente sanitario non aveva fornito dispositivi di protezione individuale al personale, né garantito una formazione adeguata, né adottato misure di contenimento.
Il Tribunale di Sassari aveva assolto l’imputato, sostenendo che l’epidemia colposa è un reato “a forma vincolata” e che non è possibile applicare l’art. 40, comma 2, c.p. (“non impedire equivale a cagionare”) a un reato del genere.
Il Procuratore ha impugnato la sentenza direttamente in Cassazione, chiedendo che fosse riconosciuta la configurabilità omissiva del reato.
I precedenti giurisprudenziali
- Sentenza Giacomelli (2017): esclusa la responsabilità omissiva per un’epidemia causata da acqua contaminata.
- Sentenza La Rosa (2020): esclusa la responsabilità omissiva per la diffusione del Covid in una casa di riposo.
- Un obiter dictum del 2019 (caso HIV): aveva lasciato intendere che il reato di epidemia potesse avere forma libera, poiché la norma non specifica in che modo debba avvenire la diffusione.
Questa divergenza ha portato la Quarta Sezione a chiedere l’intervento delle Sezioni Unite.
Il ragionamento della Corte
La Cassazione ha sviluppato vari passaggi:
- Interpretazione dell’art. 438 c.p.
- La parte centrale non è la “diffusione”, ma il “cagionare un’epidemia”.
- La diffusione di germi è una specificazione dell’evento, non della condotta.
- Pertanto, il reato è causalmente orientato, cioè può essere commesso con qualsiasi condotta che causi l’evento, incluse le omissioni.
- Reato a forma libera e clausola di equivalenza
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- Poiché il reato è a forma libera, può applicarsi l’art. 40 c.p.: non impedire equivale a cagionare, se si aveva l’obbligo giuridico di agire.
- Bene giuridico tutelato
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- La salute pubblica è un bene primario e oggi è minacciata soprattutto da omissioni (negligenza nella gestione sanitaria) più che da condotte attive (uso doloso di virus).
- Escludere la forma omissiva renderebbe il reato praticamente inutile.
- Limiti e garanzie
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- Non basta l’omissione: serve la prova di un obbligo giuridico di attivarsi, della violazione di una regola cautelare, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e di un nesso di causalità “con alta probabilità logica” (sentenza Franzese).
Le difficoltà probatorie
Pur riconoscendo l’ammissibilità teorica del reato in forma omissiva, la Corte sottolinea le difficoltà pratiche:
- Nesso causale: bisogna dimostrare che, se la condotta doverosa fosse stata tenuta, l’epidemia non si sarebbe verificata o sarebbe stata limitata.
- Esclusione di cause alternative: occorre provare che l’evento non dipenda da altri fattori (contatti esterni, inosservanza di altre regole, ecc.).
- Causalità della colpa: l’evento deve essere proprio quello che la regola cautelare mirava a prevenire.
Questi ostacoli rendono difficile imputare a singoli amministratori o responsabili sanitari la responsabilità per epidemie diffuse come quella da Covid.
Risulta invece più praticabile nei casi “ristretti” (RSA, ospedali, carceri), dove si può provare che l’omissione di misure ha effettivamente favorito la diffusione del virus in un contesto chiuso.
Conclusioni
La sentenza delle Sezioni Unite segna un cambiamento importante:
- riconosce che l’epidemia colposa può essere commessa anche con omissioni;
- rafforza la tutela della salute pubblica, adeguandola al contesto moderno;
- permette di chiamare a rispondere coloro che hanno posizioni di garanzia (ministri, governatori, sindaci, dirigenti sanitari, direttori di RSA, ecc.), quando la loro inerzia ha favorito la diffusione di malattie.
Tuttavia, il passo successivo sarà dimostrare in concreto la colpa e il nesso causale.
La prova sarà il vero banco di prova della nuova interpretazione: solo nei casi in cui sarà possibile escludere cause alternative e dimostrare con alta probabilità logica che l’omissione ha determinato l’epidemia, il reato potrà operare realmente.
In sintesi: la Cassazione ha aperto la strada, ma il futuro dirà se l’epidemia colposa omissiva sarà davvero applicabile o resterà una norma di difficile utilizzo pratico.
