La Cassazione penale con sentenza 19675 del 27 2025 ha statuito che la sentenza impugnata con appello deve essere annullata con rinvio per permettere al giudice di merito di applicare la nuova normativa in tema di particolare tenuità del fatto dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
E’ necessario infatti che il giudice del rinvio riformuli la valutazione sulla base della nuova disciplina di cui all’art. 13 comma 3 ter Dlg 74/00 posta l’integrale estinzione del debito verso l’erario. In quanto istituto di natura sostanziale e dunque in quanto disciplina più favorevole al reo si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore
Ciò anche sulla scorta della sentenza di Cassazione sez.III n. 53905/16 che sanciva come il 131 bis cp: “avendo natura sostanziale è applicabile ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del dlgs. 28/15 anche ai procedimenti pendenti in Cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2 comma 4 cp e 129 cpp è deducibile e rinviabile d’ufficio ex art. 609 comma 2 cpp anche nel caso di ricorso inammissibile.
