Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 334 del 14/7/11 ha chiarito che il difensore ha il diritto di assistere, (pur non avendo quello di essere previamente avvisato del compimento dell’atto) al test  alcoolemico per accertare  lo stato di ebbrezza, in forza dell’art. 356 cpp.

Il soggetto sottoposto alle indagini, deve essere infatti avvisato della suddetta facoltà del difensore, anche in quelle ipotesi nelle quali non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio.

Si ritiene in detta sentenza, che dalla mancanza dell’avvertimento  derivi una nullità di ordine intermedio, e quindi sanabile qualora non fatta valere prima del compimento dell’atto o nei casi in cui ciò non sia possibile immediatamente dopo,  in forza dell’art. 182 comma 2 cpp.

Come già in precedenza chiarito dalla Cassazione (sez. I sentenza 41095/04), nella sentenza in esame si ribadisce altresì che “in caso di cambiamento dell’organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove acquisite in precedenza mediante lettura dei verbali se manca il consenso delle parti”, ma ciò non significa che ove tale consenso manchi, per forza tali verbali debbano essere stralciati dal fascicolo del dibattimento, in quanto derivanti da una fase processuale legittimamente compiuta. Qualora pertanto, in sede di rinnovazione,  il soggetto sotto esame confermi le dichiarazioni precedentemente rese e le parti non intendano chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande o contestazioni è possibile utilizzare “per relationem”, il contenuto delle precedenti dichiarazioni, in quanto consistono comunque in atti legittimi del processo.