La Corte di Cassazione  sezione VI, con sentenza n. 5752/11 ha reso più severo il trattamento per i genitori che non adempiono, o non adempiono correttamente i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minorenni.

Tale pronuncia ha sancito che “a meno che non vi sia una comprovata incapacità di far fronte all’impegno”, non è assolutamente consentito “autoridurre l’assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori”.

Nel corso del giudizio di primo grado l’imputato aveva tentato di dimostrare di avere comunque eseguito dei versamenti anche significativi nei confronti della moglie e dei figli, pertanto ad avviso dello stesso, l’adempimento, sebbene solo parziale vi era stato.

La Cassazione ha però rigettato il ricorso motivando che “il corretto adempimento dell’obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nel dare agli stessi i mezzi di sussistenza nella qualità e nel valore fissato dal giudice  e comporta alla luce dell’art. 570 cp n. 2, che debba essere solo ed esclusivamente quel bene o quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha determinato nell’interesse del minore, considerato come soggetto debole, meritevole di tutela privilegiata”. In capo al soggetto ricorrente è stata confermata la responsabilità per il reato previsto e punito dall’art. 570 cp.