Il caso approdato alla Corte di Cassazione (Sent. 27304 del 31.04.2017) trae origine dalla tragica morte che ha visto protagonista un pilota durante una gara di Rally (Trofeo Internazionale Maremma).

Nel caso di specie il pilota ebbe ad impattare contro una quercia che costeggiava il tracciato di gara.

Il Presidente della associazione sportiva (organizzatrice dell’evento) veniva condannato (dal Tribunale di Grosseto con Sentenza confermata in sede di Appello) per omicidio colposo sia sotto il profilo della colpa generica che specifica (per violazione delle prescrizioni contenute sia nel verbale di collaudo tecnico che nella autorizzazione della Provincia); all’imputato veniva infatti mossa la censura di avere omesso di delimitare o segnalare eventuali pericoli.

In particolare il precitato albero (peraltro di grosse dimensioni) non era stato in alcun modo isolato dal resto del contesto di gara pur trovandosi in un punto intrinsecamente pericoloso (al termine di una curva).

In sede di ricorso presso la suprema Corte l’imputato, a sua difesa, ha invocato le pessime condizioni della vettura guidata dalla vittima posto che la omologazione della stessa sarebbe risultata scaduta; secondo il ricorrente poi non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza secondo la quale il pilota, al momento del sinistro, non indossasse il collare di Hans.

La Corte tuttavia elenca una serie di elementi che neutralizzano, senza mezzi termini, le argomentazioni difensive: le gravissime conseguenze dell’infortunio non sarebbero state comunque scongiurate dall’utilizzo del collare di Hans, la quercia non era risultata protetta da materiale rotabile, non fu rilevato nessun guasto meccanico o modifica al motore tale da poter giustificare l’incidente e che, infine, gli pneumatici erano risultati a norma.

Viene dunque ribadito il principio secondo il quale gli organizzatori delle corse automobilistiche devono mettere in atto tutte le cautele possibili atte ad evitare incidenti non potendo, in difetto, invocare la intrinseca pericolosità della attività in questione per poter andare esenti da colpe.