Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 1167 del 7/11/2011, infatti, se nel caso di incidente stradale, per i conducenti sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie, quest’ultime rilasciano agli organi della Polizia stradale la relativa certificazione (art. 186 c.d.s.).
Il Tribunale di Forlì ha ritenuto inutilizzabile ex art. 191 c.p.c. il prelievo eseguito su richiesta della Polizia (alle ore 2.35) alla direzione del Pronto soccorso, da cui è scaturita l’interna richiesta del test di screening dell’alcol etilico (alle ore 3.46) e quindi soltanto successivamente alla richiesta della Polizia con referto delle ore 4.15.
La corretta sequenza, secondo il Tribunale di Forlì e la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve essere la seguente: richiesta da parte del personale medico per fini esclusivamente sanitari, successivo prelievo ematico e conclusivo referto sanitario ed infine richiesta della Polizia Giudiziaria.
L’ordine inverso delle fasi protocollari ingenera altrimenti il “ragionevole dubbio che il prelievo sia stato effettuato esclusivamente a seguito di richiesta della p.g. procedente”. Il Tribunale di Forlì ha infatti assolto il conducente imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Caso diverso è quello in cui il conducente in caso di incidente stradale non necessita di cure mediche e/o trattamenti particolari sanitari e, dunque, l’accertamento dovrà svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali: richiesta da parte della Polizia giudiziaria ai sanitari e contestuale consenso scritto da parte del conducente. (Cass. Sez. IV 38537/2007, n. 37442 del 2003, n. 26783 del 2006, n. 10286 del 2008 e n. 4118 del 2008).