Sicuramente è da considerarsi una sentenza penale pilota quella pronunciata dal Gup di Torino. Infatti, all’esito di un giudizio abbreviato per un incidente stradale mortale sono stati condannati alla pena di undici anni di reclusione sia il conducente che il proprietario/trasportato nell’auto investitrice. La dinamica del caso de quo l ha tutte le caratteristiche dell’omicidio stradale: il 3 dicembre 2011 a Torino il piccolo Alex , di appena sette anni, sta attraversando la strada sulle strisce pedonali, mano nella mano con i genitori. Nel mentre, sopraggiungeva a circa 75 km/h un’auto guidata da un 34enne che si è posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Alex viene investito e sbalzato a oltre 30 metri di distanza: per le lesioni e il trauma subito decede in ospedale poco dopo il ricovero ed i genitori, anch’essi travolti dal veicolo, riportano lesioni personali gravissime. Il proprietario della vettura è a bordo della stessa nella veste di passeggero. Successivamente, i due, che si è poi scoperto si stavano recando da uno spacciatore di sostanze stupefacenti, si danno alla fuga. Non paghi, oltre al commesso omicidio in concorso acquistano altre dosi di eroina e poi tornano a casa. Ivi giunti nascondono l’auto in garage. A seguito dei fatti sopra descritti e dalle indagini svolte si è potuto constatare che il proprietario dell’auto era “ben consapevole della quotidiana e ripetitiva assunzione di eroina da parte del C. e pienamente conscio degli effetti di tale assunzione …poteva in ogni momento verificare la condotta di guida dell’amico. In buona sostanza, ove avesse ritenuto tale condotta per qualsiasi motivo imprudente o impropria, avrebbe potuto facilmente dissociarsi chiedendo al C. di non guidare più e sostituendolo alla guida della sua auto”. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica sabauda, hanno visto l’impiego di quasi mille uomini per la ricerca dei testimoni oculari. Da evidenziare che la coppia era tornata numerose volte nei giorni successivi alla tragedia, per acquistare droga. Il GUP ha, dunque, ravvisato la cooperazione colposa fra affidante incauto del veicolo e affidatario, in quanto la condotta colposa del secondo non interrompe il nesso di causalità tra affidamento ed incidente mortale. Pertanto secondo il magistrato il proprietario aveva condiviso la scelta criminale del responsabile dell’investimento, senza mai dissociarsi o dissentire, anzi agevolandolo.