In data 9 maggio 2018 entra in vigore il decreto legislativo 36 del 10 aprile 2018, con il quale viene estesa l’area della procedibilità a querela per molti reati.

Per i reati commessi prima del 9 maggio il termine di presentazione della querela comincia a decorrere dal 9 maggio qualora la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto che costituisce il reato.

Qualora il procedimento sia già in corso, il PM in fase di indagini preliminari e il Giudice se già esercitata l’azione penale dovranno informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.

Il termine per fare querela inizia a decorrere da quando la persona offesa è stata informata.

Salvo per i procedimenti che sono in corso in Cassazione, per i quali non vi sarà una modifica sulla procedibilità.

La procedibilità a querela, insieme all’introduzione della causa di non punibilità per condotte riparatorie equilibra due opposte esigenze: evitare meccanismi punitivi automatici per fatti che non hanno particolare gravità e valorizzare l’interesse del privato alla punizione del colpevole in ipotesi di offesa a beni specificamente individuali.

Il summenzionato decreto allarga la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, in caso di modestia dell’offesa. Mentre per reati già procedibili a querela, è stata eliminata la procedibilità d’ufficio per le ipotesi aggravate che la prevedevano.

Come ad esempio per il reato di minaccia l’estensione della procedibilità si ha per le ipotesi di minaccia grave, ma non per le ipotesi aggravate ex art. 338 cp, che rimangono procedibili d’ufficio.

Tra i reati che diventano procedibili a querela vi sono anche la truffa, l’appropriazione indebita, la frode informatica, la violazione di domicilio da parte di pubblico ufficiale, violazioni di corrispondenza, uccisione o danneggiamento di animale.