Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 6332/2026) offre un chiarimento importante in materia di obblighi di mantenimento e responsabilità penale del genitore inadempiente. Il caso riguarda un padre separato che, per un periodo limitato di circa cinque mesi, non aveva versato integralmente l’assegno di mantenimento per il figlio minore. La sospensione dei pagamenti era coincisa con una fase particolarmente complessa dal punto di vista economico, successiva alla separazione, durante la quale l’uomo aveva dovuto sostenere nuove spese rilevanti, tra cui il canone di locazione e i costi per avviare una nuova attività professionale.
In primo grado il padre era stato assolto, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo non dimostrata una impossibilità assoluta di adempiere. La Cassazione ha però annullato la condanna, sottolineando come i giudici di secondo grado non abbiano fornito una motivazione adeguata, soprattutto alla luce del principio secondo cui è necessario un particolare rigore argomentativo quando si riforma una sentenza assolutoria.
Secondo la Suprema Corte, il fatto che il giudice della separazione avesse ridotto (ma non eliminato) l’assegno non costituisce prova automatica della capacità di pagamento. È invece fondamentale valutare concretamente la situazione economica contingente del genitore, tenendo conto anche di elementi come eventuali procedure esecutive risultate infruttuose e la ripresa dei pagamenti non appena possibile.
La decisione affronta anche il tema della mancata frequentazione dei figli. In questo caso, la Cassazione ha ritenuto plausibile che l’assenza del padre fosse legata a un contesto di forte conflittualità tra i genitori, piuttosto che a una volontà consapevole di sottrarsi ai propri doveri. Una situazione che, secondo i giudici, può incidere anche sul rapporto con i figli, fino a determinare un rifiuto da parte di questi ultimi.
Resta comunque fermo un principio di rilievo: l’assenza di un genitore può causare un danno significativo nella vita dei figli. La perdita della bigenitorialità rappresenta infatti un pregiudizio rilevante, che può essere provato anche tramite presunzioni semplici e risarcito sulla base dei criteri utilizzati per il danno non patrimoniale da perdita parentale.
La sentenza si inserisce quindi in un orientamento che invita a distinguere con attenzione tra inadempimenti volontari e situazioni di reale difficoltà economica temporanea, valorizzando una valutazione concreta e non meramente formale delle circostanze del caso.
