La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29616 del 25/07/2011 ha dichiarato che “il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali è una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti” .

Infatti, in forza della giurisprudenza maggioritaria, la corresponsione delle somme dovute ai dipendenti costituisce presupposto necessario della fattispecie illecita de qua e deve essere dimostrata dalla pubblica accusa con documenti, testimoni o gravi, precisi e concordanti indizi.

Nel caso di specie, l’imputato non è stato in grado di pagare i propri dipendenti a causa dello stato di insolvenza della di lui azienda, asserendo che la società era fallita e che i dipendenti si erano insinuati nel passivo fallimentare.

Gli ermellini, dunque, hanno accolto la tesi difensiva dell’imputato annullando la sentenza di II° grado considerata lacunosa nella parte istruttoria e motivazionale.