La dichiarazione dei redditi rappresenta sicuramente un momento fondamentale del procedimento impositivo, soprattutto in un sistema come quello italiano, fondato principalmente sull’autotassazione.
Cosa accade però nel caso in cui il contribuente ponga in essere una dichiarazione infedele (cioè dichiari un imponibile inferiore rispetto alla realtà)?
L’agenzia delle entrate ha la possibilità di emettere sanzioni amministrative ma, al superamento di determinate soglie, la condotta del contribuente può integrare anche l’illecito penale.
È fondamentale indicare come il legislatore, attraverso il Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/10/2019) abbia modificato tali requisiti, andando ad ampliare la platea di contribuenti alla quale risulta applicabile l’azione penale.
Tuttavia, è necessario innanzitutto comprendere il dettato previgente.
Prima era penalmente perseguibile il contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- La singola imposta evasa è superiore ad € 150.000,00;
- L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 3.000.000
Tale condotta era punita da 1 a 3 anni di reclusione e, ai fini dell’illecito penale, non si tiene conto dell’errata classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi.
Quindi, per esempio: se Caio ha un attivo pari ad € 2.000.000, anche evadendo €150.000 per singola imposta, non potrà ricadere all’interno dell’illecito penale se, nella dichiarazione, non risultino sottratti attivi per almeno € 200.000 (se ha sottratto all’imposizione attivi per una somma inferiore, non si avrà l’avveramento della seconda condizione necessaria).
Altresì: se Sempronio ha un attivo di € 2.000.000 e sottrae all’imposizione € 250.000, non potrà essere a lui ascrivibile un illecito penale se, per la singola imposta, non abbia posto in essere almeno €150.000 di evasione.
Attenzione: parla di singola imposta. Non è quindi un calcolo cumulativo.
Il limite dei € 3.000.000 indica una soglia massima di attivi sottratti all’imposizione, somma superata la quale non risulta più necessaria la proporzione richiesta fra attivi dichiarati e attivi sottratti.
Ora, compresi i requisiti essenziali, urge analizzare le modifiche apportate dal Decreto Fiscale 2020.
Innanzitutto, la soglia dei € 150.000 è stata abbassata ad € 100.000, andando dunque a ricomprendere anche evasioni di entità più contenuta.
Secondariamente, nel secondo requisito è stato modificato il limite massimo di € 3.000.000, portandolo a € 2.000.000.
Inasprite inoltre le pene: la reclusione minima passa da 1 a 2 anni mentre la massima da 3 a 5 anni.
Si prevedono oltretutto casi particolari in cui risulta applicabile la cd. confisca allargata (o detta anche per sproporzione) anche per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Si tratta di estendere la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui la persona condannata per uno dei reati previsti (tra i quali ricade ora anche la dichiarazione infedele) non possa giustificarne la provenienza e di cui risulta essere titolare, anche per interposta persona, o comunque di cui ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e che abbiano un valore sproporzionato al proprio reddito.
Risulta infine importante indicare i casi in cui tale confisca può avere luogo:
a) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a €100.000 nel caso del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
b) se l’imposta evasa è superiore a €100.000 nel caso dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa dichiarazione;
c) se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 100.000 nel caso in cui, essendo obbligato, il contribuente non presenti la dichiarazione di sostituto d’imposta;
d) se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 100.000, nel caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
e) se l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a € 100.000 nel caso di omesso versamento di IVA;
f) se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 100.000 nel caso del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
g) se è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti di occultamento o distruzione di documenti contabili o dichiarazione infedele.