Per definire le caratteristiche che deve avere l’etilometro utilizzato per l’accertamento del tasso alcoolico bisogna fare riferimento al DPR 495/92 art. 379 comm1 5, 6, 7, 8 “guida sotto influenza di alcool”.

  • gli etilometri devono avere i requisiti del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro  dei trasporti e della Navigazione di concerto con quello della Sanità;
  • gli etilometri sono sottoposti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della MTC, che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal CSRPAD;
  • prima della utilizzazione devono essere sottoposti a verifiche e prove presso CSRPAD (visita preventiva di cui al comma 7) secondo le procedure del Ministero dei trasporti: l’esito cosiddetta “taratura obbligatoria annuale” deve essere annotato sul libretto dell’etilometro, con precisazione che in caso di esito negativo delle verifiche e prove l’etilometro è ritirato dall’uso.

La Corte di Cassazione con ordinanza 1921/19 del 24 gennaio 2019 ha chiarito che “la legittimità effettiva dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali in particolare, attestazione all’atto del controllo dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione, oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.

Sul punto anche la Cassazione civile sez. VI, ordinanza 4288/22 del 10 febbraio 2022, che ha statuito come, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del c.d alcooltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile e corretta calibratua;

l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pA, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.