1. Il caso e la posizione del Tribunale
Con la sentenza del 19 settembre 2024, n. 42614, la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, affronta un importante quesito giuridico sollevato dalla Procura di Sassari: può il reato di epidemia colposa configurarsi anche in forma omissiva?
Il Tribunale di Sassari aveva assolto un imputato dal reato previsto dagli artt. 40, comma 2, 438, comma 1, e 452, comma 1, n. 2 c.p., sostenendo che la fattispecie di epidemia presuppone una condotta attiva di diffusione di germi patogeni. Di conseguenza, sarebbero escluse dalla tipicità le condotte omissive, ritenute incompatibili con la formulazione della norma.
2. L’impugnazione e la questione controversa
Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione, denunciando violazione di legge e censurando l’interpretazione restrittiva data dal Tribunale, ritenendo che l’art. 438 c.p. possa applicarsi anche a chi, pur potendo impedirlo, omette di intervenire per evitare la diffusione dell’epidemia. Il fulcro della controversia è dunque la compatibilità tra la struttura del reato di epidemia e la previsione dell’art. 40, comma 2 c.p., che consente l’equiparazione tra omissione e azione nei casi in cui sussista uno specifico dovere giuridico di impedire l’evento.
3. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario
Due precedenti della Suprema Corte (Cass. Sez. IV, n. 9133/2017 e n. 20416/2021) hanno escluso la possibilità di configurare il reato di epidemia in forma omissiva, sulla base del fatto che la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” implicherebbe una condotta attiva e vincolata, escludendo la compatibilità con l’art. 40, comma 2 c.p., ritenuto applicabile solo a reati a forma libera.
4. L’apertura a una lettura più estensiva
Tuttavia, una successiva pronuncia (Cass. Sez. I, n. 48014/2019) ha lasciato spazio a una diversa interpretazione, osservando che la norma incriminatrice non specifica il modo con cui deve avvenire la diffusione, ma richiede solo che essa sia idonea a causare un’epidemia.
Sulla base di tale apertura, l’ordinanza di rimessione suggerisce un superamento del precedente orientamento restrittivo, valorizzando una lettura sistematica e teleologica della norma. Si sottolinea che il termine “diffusione” non necessariamente implica un’azione positiva, ma può includere anche una condotta passiva, come il “lasciar diffondere” i germi, specie in presenza di una posizione di garanzia.
5. Argomenti a favore dell’interpretazione estensiva
Coerenza con l’evoluzione normativa e sociale: il contesto attuale (es. pandemia da Covid-19) ha evidenziato la rilevanza delle omissioni nella gestione dei rischi sanitari, rispetto a quanto previsto nel codice Rocco del 1930, storicamente centrato sulla diffusione dolosa attiva.
Compatibilità tra reati a mezzo vincolato e condotte omissive: parte della dottrina e alcune pronunce recenti (es. Cass. Sez. II, n. 46209/2023 e n. 24487/2023) hanno sostenuto che l’incompatibilità tra mezzi vincolati e omissione non sia assoluta. In tali casi, ciò che rileva è l’evento (l’epidemia), non la modalità esclusiva di realizzazione dell’azione.
Funzione selettiva dell’evento, non della condotta: l’elemento che connota la fattispecie è il mezzo utilizzato per provocare l’evento (germi patogeni), non il tipo di condotta. L’art. 40, comma 2 c.p., sarebbe quindi applicabile anche ai reati descritti come “a mezzo vincolato”, a patto che l’omissione sia causale rispetto all’evento lesivo.
6. Conclusioni e quesito alle Sezioni Unite
Alla luce del contrasto giurisprudenziale e del rilievo sistematico della questione, la Quarta Sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito:
“Se il reato di cui agli artt. 438, comma 1, e 452, comma 1, n. 2 c.p. possa essere realizzato anche in forma omissiva.”
L’udienza è fissata per il 10 aprile 2025, con relatore il Consigliere Andreazza. La pronuncia delle Sezioni Unite potrà chiarire definitivamente se, e a quali condizioni, una condotta omissiva possa integrare la fattispecie di epidemia colposa, incidendo potenzialmente in modo rilevante sull’imputabilità in contesti di emergenza sanitaria e responsabilità medica.