La Corte di Cassazione sez. I penale, con sentenza n. 22635/12 ha affermato che nel rito abbreviato possono essere utilizzate le dichiarazioni spontanee dell’indagato, anche se rese alla Polizia Giudiziaria , nell’immediatezza del fatto e senza la presenza del legale.

Due soggetti venivano trovati dalla Guardia di Finanza in possesso di due revolver con alcuni proiettili: questi ammettevano alla presenza delle forze dell’ordine, durante la perquisizione domiciliare, di avere accordi per la custodia del pacco contenente le armi, pertanto, venivano condannati dal Gip al termine di un rito abbreviato  per detenzione illegale di armi da sparo.

Conseguentemente, gli imputati proponevano appello sostenendo che sia illegittimo l’utilizzo delle dichiarazioni spontanee rese alla PG durante l’ispezione, in quanto viola l’art. 63 comma 2 cpp che vieta l’utilizzo delle dichiarazioni di chi fin dall’inizio doveva assumere la veste d’indagato o imputato. Inoltre, ex art. 350 comma 7 cpp, le dichiarazioni di autoaccusa possono essere assunte ma non utilizzate in dibattimento.

Gli imputati vengono però condannati anche in appello, in quanto le dichiarazioni vengono ritenute dalla Corte legittimante poste alla base della sentenza di condanna.

Viene dunque presentato da entrambi ricorso per Cassazione sostenendo la mancanza di tutela degli indagati in quanto le dichiarazioni predette erano state assunte in assenza del rispettivo difensore.

La Cassazione respinge il ricorso chiarendo che pur non potendosi utilizzare le dichiarazioni spontanee ricevute dagli inquirenti  in dibattimento, se non per le contestazioni, non può escludersene la valenza: gli Agenti intervenuti devono prendere atto di ciò che spontaneamente è stato loro riferito dall’indagato, sempre che questo non venga “provocato” a dire cose che servono alle indagini.

Gli agenti nella formazione della documentazione ex art. 136 cpp sono tenuti ad indicare specificamente se quanto rilasciato dall’indagato sentito sia frutto di dichiarazione spontanea, o sia risposta a domanda, la quale dovrà essere riportata.

Pertanto, essendo necessaria tale specificazione nel documento, ne risulta, ad avviso della Corte,  che il compimento della documentazione scritta  delle dichiarazioni spontanee non richiederebbe la presenza necessaria del difensore dell’indagato, che invece sarebbe prescritta dall’art. 350 comma 1, 2,3 cpp esclusivamente in caso di assunzione di sommarie informazioni, aventi presupposti ben diversi dalla dichiarazione spontanea, che sarebbe estranea al predetto divieto di utilizzo.