Un uomo, per aver parcheggiato la propria automobile nel cortile del condominio, impedendo così l’uscita di altri autoveicoli senza giustificazione alcuna, veniva condannato a giorni trenta di reclusione in ordine al reato previsto ex art. 610 cp “violenza privata”: gli veniva contestato il fatto di avere parcheggiato in maniera volontaria la propria auto, in modo da impedire l’uscita di altro condominio limitrofo, rifiutando, nonostante le richieste, di rimuovere l’automezzo, costringendo così il danneggiato a non potersi allontanare.

Conseguentemente, il predetto, presentava ricorso in Cassazione e sosteneva l’intervenuta prescrizione, oltre all’erroneità della decisione della Corte d’Appello per il fatto che avendo lui perso le chiavi, la sua condotta non poteva essere ritenuta intenzionale.

La Cassazione Sez. V, con sentenza n. 7592 depositata in data 28/2/11 ha accolto il ricorso solo limitatamente al motivo concernente la prescrizione, e rigettando il motivo concernente le statuizione civili con conseguente conferma del dovuto risarcimento alla persona offesa, stabiliva che può integrare reato di violenza privata il suddetto comportamento dell’automobilista.

Se non fosse intervenuta la prescrizione, ha affermato la Corte, l’imputato sarebbe stato condannato definitivamente per violenza privata.