Non commette il delitto di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale su qualità personali proprie colui che, nella domanda di passaporto, dichiari -contrariamente al vero- di non aver riportato una condanna penale, allorché egli non percepisca la reale natura di detto provvedimento (nella specie si trattava di decreto penale per guida in stato di ebbrezza, regolarmente pagato), in quanto detto contegno si estrinseca in un errore di diritto incidente sul fatto che costituisce il reato, rilevante in punto di scusabilità della condotta”. (c.p.: art. 43, art. 47, art. 495).

13 gennaio 2009 Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sentenza del 18 dicembre 2008 (dep. 24 dicembre 2008), n. 787