L’art. 186 comma 2 del Codice della Strada consente il sequestro preventivo – e la conseguente confisca – del veicolo in comproprietà, in quanto la norma esclude soltanto la confisca di veicolo appartenente ad un terzo, in ragione della tutela del suo diritto di proprietà, e del fatto che la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall’uso del veicolo può risultare attenuata solamente in tale ultimo caso, mentre in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra. Impregiudicata la questione sul sequestro e la confiscabilità della quota appartenente al terzo.

29 settembre 2009 Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 6 maggio 2009 (dep. 11 giugno 2009), n. 24015

Il comproprietario dell’autovettura sequestrata ex art. 186 comma 2 Codice della Strada non ha diritto alla restituzione del veicolo, in quanto la misura cautelare reale è finalizzata alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato, da considerarsi finalità ammissibile, la quale richiede il mantenimento del sequestro al fine di evitare che il bene sia disperso e che ritornato nella disponibilità dei comproprietari possa essere nuovamente usato dal soggetto che è stato trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, situazione che la norma in oggetto intende prevenire; in ogni caso, il comproprietario non imputato potrà rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita dell’autovettura.

29 settembre 2009 Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 giugno 2009 (dep. 9 luglio 2009), n. 28189