Due soggetti in data 13/3/20 pieno periodo di lockdown, venivano fermati dai carabinieri, e veniva loro contestato in violazione del primo DPCM Conte dell’8/3/20 , di aver esibito falsa autocertificazione in cui indicavano in maniera inveritiera di essere fuori casa per sottoporsi ad accertamenti clinici, infatti in quella giornata nessuno dei predetti doveva sottoporsi ad esami in Ospedale.

Sulla questione si è pronunciato il Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia Dott. De Luca che li ha prosciolti ritenendo illegittimo il DPCM dell’8/3/20 con sentenza del 27/1/21 ritenendo che il fatto non costituisse reato per illegittimità dello stesso DPCM e definendo un “falso inutile” quello commesso dai due.

Il Gip ha ritenuto che proprio in forza di tale decreto ciascun imputato “è stato costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro paese e dunque illegittima.

Ad avviso del Giudicante non è possibile imporre un obbligo di permanenza domiciliare che “nel nostro ordinamento giuridico” consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio.

Nella detta sentenza viene chiarito altresì che “poiché trattasi di DPCM cioè di atto amministrativo, il Giudice ordinario non è tenuto a rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, ma deve procedere direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per la violazione di legge.