Con sentenza n. 8832 del 7/03/2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole l’indagato del reato di stalking, così come previsto dall’art. 612 bis del cod. pen., poiché aveva posto in essere una condotta altamente lesiva nei confronti della ex compagna, consistente nell’aver danneggiato l’autovettura di proprietà di quest’ultima (rottura dello specchietto, ammaccamenti alla carrozzeria, foratura degli pneumatici, sfondamento del gruppo ottico e del lunotto posteriore ed incendio della vettura).
La difesa dell’imputato ha sostenuto che gli atti di danneggiamento non essendo rivolti contro l’incolumità della ex compagna, ma verso le cose di sua proprietà e non avendo procurato un perdurante e grave stato di ansia escluderebbe l’applicazione dell’art. 612 bis cod. pen..
Al contrario, la Corte di Cassazione ha rilevato “una serie di danneggiamenti su beni della donna che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido martellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della ex compagna”. Inoltre, dalle indagini è emerso “un grave perdurante stato di turbamento emotivo” che deve essere inquadrato nell’evento di cui all’art. 612 bis cod. pen., poiché ai fini del perfezionamento di detto reato è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima.