La Corte Costituzionale con pronuncia n. 75 del 24 aprile 20 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 ter comma  cds relativamente alla parte in cui prevede: “ che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all’avente diritto in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova”.

Prima di tale pronuncia il giudice penale dopo avere dichiarato l’estinzione del reato a seguito di positivo svolgimento della messa alla prova provvedeva a trasmettere gli atti al Prefetto competente per territorio affinchè, ad avvenuto accertamento dei fatti, disponesse le relative sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente e confisca del veicolo).

A seguito della suddetta pronuncia della consulta, la confisca del veicolo non sarà più possibile a danno degli imputati per il reato di guida in stato di ebbrezza  con tasso alcolemico superiore all’ 1,5 g/l che abbiamo svolto in maniera corretta la messa alla prova, con la conseguenza che il veicolo precedentemente sequestrato sarà loro restituito.

Ciò in base al principio di ragionevolezza dell’art. 3 della Costituzione che dispone che casi simili non possano sortire effetti discriminatori in maniera ingiusta.

Nel caso di specie c’era disparità di trattamento tra coloro che tratti a giudizio scelgano di effettuare lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis cds in sostituzione della pena, e quelli che scelgono invece i lavori di messa alla prova ex a86 bis cp.

In entrambe le ipotesi i lavori di pubblica utilità effettuati in maniera proficua conducevano all’estinzione del reato  ma nel primo caso i rei potevano beneficiare anche della revoca della confisca e nel secondo no.

Pertanto la Corte ha dichiarato manifestamente irragionevole che davanti ad una prestazione analoga che ha sempre come conseguenza l’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice nel caso dei lavori di pubblica utilità e possa invece essere disposta dal prefetto nei casi di messa alla prova.