In tema di mancata impugnazione in conseguenza di abbreviato si è espressa la Cassazione penale sez. I, 15 ottobre 2024 n. 37899, la quale ha affermato come il giudice dell’esecuzione non possa concedere la sospensione condizionale della pena alla persona condannata nei confronti di cui abbia ridotto la pena di un sesto a seguito di mancata impugnazione della sentenza di condanna a seguito di abbreviato ex art. 442 comma 2 bis cpp.
In sentenza si è chiarito che “forma oggetto di valutazione da parte del giudice di cognizione, che la concede o la nega formulando la relativa prognosi, pur quando non sussistano precedenti ostativi, ex art. 163 e ss cp”, in fase esecutiva “il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione, non essendo suscettibile di applicazione analogica la previsione di cui all’art. 671 comma 3 cpp.”
La Corte spiega come sia diverso il caso ora dall’art. 676 cpp, in relazione alla fattispecie della modificazione della pena regolata dall’art.442 comma 2 bis cpp: essa afferisce indubbiamente, a uno snodo peculiare, perché determina la riduzione della pena come premiale per aver scelto di non impugnare.
Vero è che la riduzione di pena matura prima che la pena stessa sia messa in esecuzione, ponendosi a cavallo tra la cognizione e l’esecuzione, ma resta il dato di fatto che il giudice della cognizione avendo irrogato una pena maggiore dei limiti del 163 cp non aveva in radice la possibilità di formulare la valutazione prognostica di cui all’art. 164 cp.