È in fase avanzata la riforma del Decreto Legislativo 231/2001, uno dei pilastri del diritto penale dell’economia. Il testo, elaborato da un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Giustizia è ora all’esame del Ministro Carlo Nordio. Tra le novità principali spicca la ridefinizione dei criteri di imputazione dell’illecito: la colpa di organizzazione diventa elemento costitutivo dell’illecito stesso e viene superata la distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da dipendenti. La responsabilità dell’ente scatta quando non è stato adottato, o non è stato efficacemente attuato, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie verificatasi oppure quando, pur in presenza di un modello formalmente adottato, il reato è stato agevolato da un’insufficiente attività di controllo.Altro snodo rilevante è il rafforzamento del sistema dei controlli interni: non ci si limita più alla vigilanza dell’organismo di vigilanza, la cui funzione viene riconosciuta come sistemica, ma si valorizza l’intera architettura dei controlli aziendali preposti a presidiare la correttezza dei processi decisionali. Il giudice, nel valutare l’idoneità del modello, dovrà tener conto di linee guida emanate dalle associazioni rappresentative degli enti, di prassi condivise dalla comunità tecnico-scientifica e di buone pratiche accreditate, analogamente a quanto avviene per la colpa medica.
Particolare attenzione è rivolta agli enti di piccole dimensioni, per i quali il Ministero potrà predisporre procedure semplificate di adozione e attuazione del modello organizzativo, favorendo così l’adeguamento anche da parte delle strutture meno complesse. Sul fronte sanzionatorio, viene introdotto un principio di proporzionalità per evitare sovrapposizioni punitive nei casi in cui l’identità soggettiva dell’ente si sovrappone a quella dell’autore del reato, come ad esempio nelle realtà dove l’apicale è proprietario unico o socio di maggioranza e l’organizzazione risulta minimale. In questi casi, il giudice potrà ridurre la sanzione applicata all’ente tenendo conto di quanto già irrogato alla persona fisica, applicando i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 135 del Codice penale.
Tra le innovazioni più significative, viene prevista la possibilità per l’ente di estinguere l’illecito amministrativo. A condizione che non vi sia reiterazione e che l’ente abbia già adottato un modello organizzativo conforme, sarà possibile, entro trenta giorni dalla notifica della conclusione delle indagini preliminari, presentare al giudice una proposta di adeguamento del modello. Tale proposta dovrà essere accompagnata da un’offerta risarcitoria, dall’indicazione delle misure correttive da attuare e dalla messa a disposizione del profitto eventualmente conseguito. Qualora il giudice ritenga la richiesta meritevole, potrà sospendere il procedimento e concedere un termine per l’attuazione delle misure. In caso di adempimento, il giudice potrà dichiarare l’estinzione dell’illecito e disporre la confisca del profitto.
La riforma, se approvata, segnerà un passaggio cruciale nella disciplina della responsabilità degli enti, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia preventiva del modello 231 e di armonizzare la risposta sanzionatoria con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Restiamo in attesa dei prossimi sviluppi normativi.
