Il caso posto all’attenzione del giudicante coinvolgeva una ragazza che durante una lezione di sci cadeva su una pista riportando una distorsione del ginocchio ed una lesione dei legamenti. Il Tribunale preliminarmente rilevava come in tema  di  responsabilità professionale degli insegnanti e delle scuole, la  Cassazione, dapprima  con la sentenza n. 9346 del 2002 e poi con la sentenza n. 577 del 2008 affermava che  “nel caso di danno  cagionato dall’alunno a  se stesso,   la  responsabilità dell’istituto  scolastico  e dell’insegnante non ha  natura  extracontrattuale, bensì  contrattuale   …. Ne  deriva  che, nelle controversie  instaurate  per  il risarcimento  del danno da autolesione  nei confronti  dell’istituto  scolastico e dell’insegnante, è applicabile   il regime probatorio   desumibile dell’art 2018 c.c.  sicché,  mentre  l’attore  deve provare  che  il danno si e verificato nel corso  della svolgimento  del rapporto,   sull’altra parte  incombe  l’onere di  dimostrare   che  l’evento  dannoso è  stato  determinato   da  causa  non imputabile né alla scuola nè all’insegnante” ed inoltre  “…ai fini  del riparto  dell’onere probatorio l’attore danneggiato deve  limitarsi  a provare   l’esistenza del contratto  (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del  debitore,   astrattamente    idoneo a  provocare    il  danno   lamentato,    rimanendo    a   carico   del    debitore dimostrare o che tale inadempimento   non vi è stato   ovvero    che,  pur esistendo,   esso non è stato  eziologicamente    rilevante”.

Il Giudice sempre ripercorrendo la giurisprudenza della Suprema Corte rilevava come la semplice iscrizione e frequentazione di un corso sono elementi idonei a provare anche in via presuntiva l’esistenza di un rapporto contrattuale che determini l’assunzione dell’obbligazione di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi e poi proseguendo nell’analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 2559 del 2011 sulla responsabilità della scuola di sci chiariva che “compete alla Scuola  di Sci provare   che le lesioni  subite  dall’allievo    iscritto  ad un corso organizzato    dalla scuola  sono  state  conseguenza   di un fatto alla stessa non imputabile;   se la prova  manchi  e la causa  della  caduta  resti  ignota,  il sistema   impone che le conseguenze   patrimoniali    negative   del fatto   siano subite  da chi abbia  oggettivamente    assunto  la posizione   di inadempiente    e non  del creditore   della prestazione”.

Il giudice applicava i sopracitati princincipi al caso di specie, dichiarando la responsabilità del maestro di sci  e condannandolo al risarcimento del danno.