Il caso posto all’attenzione del giudicante coinvolgeva una ragazza che durante una lezione di sci cadeva su una pista riportando una distorsione del ginocchio ed una lesione dei legamenti. Il Tribunale preliminarmente rilevava come in tema di responsabilità professionale degli insegnanti e delle scuole, la Cassazione, dapprima con la sentenza n. 9346 del 2002 e poi con la sentenza n. 577 del 2008 affermava che “nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale …. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dell’art 2018 c.c. sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si e verificato nel corso della svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola nè all’insegnante” ed inoltre “…ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Il Giudice sempre ripercorrendo la giurisprudenza della Suprema Corte rilevava come la semplice iscrizione e frequentazione di un corso sono elementi idonei a provare anche in via presuntiva l’esistenza di un rapporto contrattuale che determini l’assunzione dell’obbligazione di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi e poi proseguendo nell’analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 2559 del 2011 sulla responsabilità della scuola di sci chiariva che “compete alla Scuola di Sci provare che le lesioni subite dall’allievo iscritto ad un corso organizzato dalla scuola sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile; se la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione”.
Il giudice applicava i sopracitati princincipi al caso di specie, dichiarando la responsabilità del maestro di sci e condannandolo al risarcimento del danno.