La vexata quaestio relativa alle conseguenze cui può andare incontro il lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione anti covid, è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Belluno.
Nel caso di specie, alcuni operatori sociosanitari di due case di riposo che avevano rifiutato il vaccino Pfizer, sono stati forzatamente collocati in ferie.
I dipendenti hanno così impugnato il provvedimento della azienda rivolgendosi al Tribunale con un ricorso d’urgenza. Il Giudice ha tuttavia rigettato il ricorso affermando non solo la piena legittimità della iniziativa del datore di lavoro ma anche la sua doverosità.
L’elemento su cui poggia il provvedimento del Giudice Bellunese è il dovere di sicurezza (ex. art. 2087 c.c.) che incombe sul datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti.
Viene poi osservato come debba ritenersi notorio il fatto che il vaccino, prevenendo l’evoluzione infausta della malattia, rappresenti misura idonea a tutelare la integrità fisica degli individui ai quali è somministrato. Ciò sarebbe dimostrato dai dati ricavabili dalla esperienza misurata tra il personale sanitario e nelle RSA nonché dalle esperienze internazionali di massiccia somministrazione del vaccino (vedasi Stati Uniti e Israele).
Secondo il Tribunale, dunque, deve ritenersi che la permanenza in servizio di operatori non vaccinati comporterebbe, per il datore di lavoro, la violazione dell’obbligo di sicurezza. Sempre secondo il Tribunale, il datore di lavoro che inibisce l’accesso sul luogo di lavoro ai dipendenti che si sono rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione anti covid, agisce nell’adempimento di un proprio dovere.