Con la recentissima ordinanza n. 6514/2021, la Cassazione torna a occuparsi del concorso di colpa del pedone ribadendo che, quale utente della strada, è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la carreggiata, ancor di più se l’attraversamento viene compiuto fuori dalle strisce ed in condizioni particolari.
Nel caso al vaglio del Giudice di Legittimità un ultrasettantenne che attraversa un viale di Roma e viene investito da un autocarro, privo di assicurazione, fuori dalle strisce pedonali, decedendo a causa delle lesioni riportate.
La moglie, i figli e i nipoti agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni ma il giudice di primo grado rigetta la domanda, ritenendo che la colpa del sinistro ricada interamente sull’incauto pedone.
I congiunti tuttavia appellano la decisione e la Corte d’Appello questa volta riconosce una responsabilità del 50% a carico del conducente dell’autocarro, condannando questi ed il Fondo Garanzia Vittime della Strada a risarcire i figli e i nipoti iure proprio nonché iure hereditatis.
La Corte di Cassazione, adita da entrambe le parti tramite ricorso e ricorso incidentale, con l’ordinanza n. 6514/2021 respingerà sia l’uno che l’altro.
Per quanto riguarda il ricorso del conducente dell’autocarro gli Ermellini precisano che con il primo motivo il ricorrente propone un vizio motivazionale, in quanto la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della concreta “avvistabilità” del pedone da parte sua. Vizio che per la Cassazione però non sussiste. Il Giudice di secondo grado infatti alla pagina 8 della sentenza impugnata dimostra di aver tenuto in debito conto il fattore della avvistabilità del pedone affermando che: “Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce. Cosicché il (conducente) investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell’autocarro, praticamente in senso trasversale rispetto alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il (pedone) non spuntava all’improvviso da un’auto in sosta, perché queste si trovavano all’interno dell’area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare.
Riguardo al ricorso incidentale degli eredi del pedone deceduto, invece, merita segnalare che la Cassazione considera infondato il motivo con cui questi tentano di respingere l’attribuzione del concorso di colpa del 50% alla vittima. La Corte di Appello ha infatti correttamente premesso nella sentenza che, in base all’interpretazione giurisprudenziale corrente, l’art. 2054 c.c. pone a carico del conducente dell’automezzo una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di prova contraria. Ha poi effettuato una comparazione della colpa, nel rispetto delle risultanze di causa, valutate le quali ha concluso che anche il pedone ha dato causa parziale all’evento perché, in violazione delle norme del codice della strada, ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza controllare il colore del semaforo e senza accertarsi di poter completare l’attraverso in condizioni di sicurezza.