Neppure la nascita di un figlio da altro partner e la convivenza con lo stesso, infatti, escludono, se la fase di divorzio è ancora aperta, il diritto della ex moglie ad ottenere l’assegno di mantenimento.
Questo è quanto ha precisato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1096/2010, con la quale è stato, appunto, respinto il ricorso di un uomo che riteneva di non dover versare più l’assegno mensile di E. 500,00 alla moglie che si era trasferita in un’altra regione con il nuovo compagno.
Nella sentenza in commento i Giudici di legittimità hanno ribadito, che “un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell’assegno posto che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l’avente diritto con contrae nuove nozze”.
Neanche la nascita di un figlio, sottolinea la Corte, può giustificare la perdita di quei diritti di carattere economico che derivano dal matrimonio”.
La vicenda da cui nasce la sentenza in oggetto trae sostanza da un fatto in cui la nascita del figlio avveniva dopo il deposito dell’istanza divorzile e l’ex marito, all’oscuro di tutto, non aveva potuto allegare il fatto che la ex moglie avesse una nuova famiglia allo scopo di evitare il versamento dell’assegno di mantenimento.
La Suprema Corte ha chiarito che la circostanza non può essere considerata ai fini della sospensione del versamento dell’assegno e non può neppure essere oggetto per una revisione delle condizioni di divorzio in quanto solamente gli elementi successivi al divorzio (come ad esempio una nuova rendita) possono essere presi in considerazione come fatti nuovi.
Senza esito positivo il marito ha provato a spiegare di non aver potuto indagare nei fatti privati della ex moglie, per motivi di rispetto della privacy.
I giudici di legittimità hanno, però, ribadito che in sede di revisione possono prendersi in considerazione solo le circostanze sopravvenute e nel caso de quo non possono considerarsi come tali nè la relazione extraconiugale nè la nascita di una figlia dal nuovo compagno in quanto fatti precedenti la pronuncia di divorzio.
Precedenti giurisprudenziali in tema di convivenza more uxorio e diritto all’assegno
La Suprema Corte di Cassazione ha spesso confermato che (vedi: Cass. n. 24858/08, n. 14921/07, n. 1179/06), in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea, di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità.
Detto miglioramento può derivare da un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quantomeno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’istante e dovendo l’incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.