Il Dlgs attuativo della legge 69/2009 incentiva, in attesa dell’obbligatorità che scatterà da qui a poco, la presa di conoscenza e l’utilizzo della soluzione bonaria delle liti attraverso incentivi fiscali importanti.

Evitare le aule giudiziarie non comporterà solo un risparmio su imposta di registro e bolli ma  anche il riconoscimento di un credito di imposta che permetterà di recuperare le indennità pagate ai mediatori.

Sotto il profilo del funzionamento tecnico dell’istituto, che entro un anno costituirà condizione di procedibilità per l’azione giudiziale, i punti salienti possono così essere riassunti:

-il verbale di conciliazione omologato e rilasciato dagli organismi competenti, tra i quali sono previsti d’ufficio i consigli dell’ordine, vale quale titolo esecutivo;

-gli atti della procedura sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa;

-il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro fino ad un ammontare pari a Euro 51.646,00.

La novità di maggior impatto, anche per gli avvocati ed i nuovi oneri nascenti in capo agli stessi, consiste senza dubbio nella futura, ma vicinissima, obbligatorietà dell’esperimento del tentativo conciliatorio.

Il tentativo, fallito, di conciliazione diventerà, entro un anno, un vero e proprio requisito di procedibilità per poter adire gli organi di giustizia.

Le “ratio materiae” è amplissima spaziando dalle problematiche di condominio all’affitto di azienda fino, inserite da ultimo, le controversie sui sinistri stradali.

L’importanza, a livello oseremmo dire sistemico, che il legislatore ha attribuito alla conciliazione si comprende facilmente se appena si esaminano gli obblighi che sono stati “caricati” sugli avvocati, chiaramente “vocati” a svolgere un ruolo attivo e “ propulsivo” ai fini della diffusione dell’istituto in questione.

L’avvocato infatti, al momento del ricevimento del mandato, deve informare in maniera chiara e, nota bene, per iscritto, sia sui vantaggi fiscali della conciliazione facoltativa sia sulla necessarietà di quella obbligatoria per materia.

Il documento che recepisce l’informativa rilasciata dal professionista andrà poi a corredare l’atto di citazione qualora, ovviamente, il tentativo di composizione bonaria non abbia dato gli esiti sperati.

Il mancato rispetto degli obblighi informativi viene sanzionato con l’annullabilità del contratto tra mandante e professionista con le evidenti implicazioni per la parcella dell’ultimo.

Il legislatore ha saputo dimostrare un pragmatismo assai mirato per “sensibilizzare” i professionisti del diritto sull’importanza dello strumento di “sfoltimento giudiziale” andando ad incidere, in caso di mancata “collaborazione”, direttamente sulle economie dei costituenti la classe forense.

Ma la campagna di sensibilizzazione non si rivolge solo ai professionisti ma anche, certamente, alle parti dell’esperendo giudizio.

Il dinamico pragmatismo del legislatore si ripete anche sulle parti.

Il rifiuto di una proposta di conciliazione sensata ed accettabile, che dovesse poi coincidere con la sentenza che chiude il giudizio di cognizione, comporterà per la parte vittoriosa non  l’impossibilità di chiedere il rimborso delle spese giudiziarie sostenute  ma anche l’onere di rimborsare quelle di parte avversa alle quali si aggiungerà una sanzione pecuniaria giudiziale pari all’importo del contributo unificato.

La brama di litigio ed il rifiuto aprioristico ed immotivato di una soluzione equa proposta in sede di conciliazione potrà dunque costare caro anche in costanza di vittoria giudiziale.

Chi è più attento alla tasca che non ai sentimenti di giustizia tout court non mancherà, anche in considerazione delle estesa informativa preliminare che gli avvocati daranno, di cogliere i vantaggi della composizione extra giudiziale evitando cosi le incognite, potenzialmente anche molto “salate”, del contenzioso davanti alle toghe.

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