In materia di incidenti sul lavoro, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui “in assenza di un direttore dei lavori, sia il committente a ricoprire la posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore e sia lo stesso ad assumersi interamente il rischio dell’organizzazione”.

Ciò ha comportato una sentenza di condanna nei confronti del padrone di casa (o il committente in generale), ritenuto responsabile penalmente della morte dell’artigiano (chiamato ad effettuare lavori presso la propria abitazione) per non avere verificato che l’operaio fosse dotato dei cosiddetti “sistemi anticaduta”, previsti dalla normativa in materia di lavori effettuati ad altezze superiori ai due metri, in particolare della cintura di sicurezza e del casco. (Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 42465 del 1/12/2010).

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la detta responsabilità, individuando l’obbligo giuridico di impedire l’evento, (l’inosservanza del quale, ai sensi dell’art. 40, II comma, c.p., equivale a cagionarlo), non solo facendo riferimento al principio del neminem laedere sancito dall’art. 2043 c.c., ma ritenendo necessario che il detto obbligo sia previsto espressamente dalla legge, ovvero vi sia l’esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere un determinata attività a protezione del diritto altrui.