Nessun risarcimento al lavoratore “avventato” per i danni subiti in caso di infortunio dipeso da un suo comportamento incauto e imprevedibile, nell’utilizzare a macchinari pericolosi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25 del 5 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un dipendente che si era avvicinato imprudentemente a un collega che stava manovrando una macchina perforatrice, riportando lesioni personali. In particolare, ha motivato la terza sezione civile, è stata esclusa la responsabilità dell’azienda, del conduttore della macchina e dell’assicurazione, infatti è stato stabilito che “con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la sua causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso”.