Il nuovo rapporto affettivo fa perdere alla ex moglie il diritto all’assegno divorzile anche se il (nuovo) compagno vive all’estero e questo anche se la prima è priva di reddito e non è nelle condizioni (per motivi di salute) di lavorare.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex marito ed ha annullato (con rinvio) la statuizione della Corte d’Appello che, non solo aveva confermato l’assegno (divorzile), ma aveva anche ripristinato la somma iniziale di euro 900 mensili.

Per la Corte territoriale non era stata fornita la prova della stabile convivenza, circostanza, questa, che avrebbe consentito al marito di interrompere la erogazione dell’assegno in questione. Era invece comprovato come la signora non lavorasse e non fosse nemmeno nelle condizioni di farlo perché affetta da seri problemi cardiaci. Era risultato peraltro pacifico il fatto che il nuovo compagno vivesse in Germania (la signora in Italia).

Per i Giudici della Corte d’Appello, dunque, il fatto che i due ricevessero le visite nel luogo di residenza da parte dell’altro partner o che viaggiassero insieme, non era stato ritenuto idoneo a dimostrare una stabile convivenza essendo tali elementi indicativi (al più) di una semplice relazione a distanza (caratterizzata dunque da incertezza ed instabilità).

La Suprema Corte è tuttavia di diverso avviso: nonostante le innegabili difficoltà della donna, non basta rilevare, come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica.

Il Giudice di rinvio dovrà pertanto appurare se la distanza tra i partner comprenda un differente modo di vivere la relazione come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto di vita comune e caratterizzato da sussidio reciproco.