Non si applica la disciplina prevista dal D.lgs. N.50.1992 a tutela del consumatore in caso di contratto di vendita concluso in uno stand presso il salone nautico, non potendosi ricomprendere tale fattispecie in quella di contratti conclusi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Infatti in questi casi da una lato l’attività imprenditoriale non può definirsi alla sede dell’impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in un luogo diverso dalla sede legale e dall’ordinaria sede commerciale. Dall’altro lato non si può affermare che il consumatore, che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico e vi concluda un affare, si possa considerare in una situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte.
Cass.Civ. Sez. III, 23 Ottobre 2014 n. 22863
La pronuncia in commento trae origine da una vertenza correlata all’acquisto (ad opera di un consumatore) di un gommone presso lo stand collocato nell’ambito di un salone nautico.
Rilevato una preteso malfunzionamento, l’acquirente intraprendeva una vertenza giudiziaria invocando la applicazione del D.lgs 50/92 .
Accusata la soccombenza in primo grado, la causa veniva portata alla attenzione dei Giudici della Corte di appello di Roma che, in accoglimento dei rilievi mossi dal predetto acquirente, concludeva che il contratto in questione dovesse ritenersi perfezionato in luogo pubblico o aperto al pubblico e come tale suscettibile di vedere applicate le norme speciali (art.5 D.Lgs 50.92) a tutela del consumatore .
La Suprema Corte non condivide la impostazione dei Giudici di secondo grado e la sua decisione si allinea con la prescrizione contenuta nell’art.45 cod.cons. che prevede tra i contratti negoziati fuori dai locali commerciali anche quelli conclusi in area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine comunque denominata.
Nella ipotesi invece di uno stand fieristico, pur essendo esso stesso un locale pubblico o aperto al pubblico, risulta evidente la sua connotazione di luogo nel quale viene dislocata la attività di impresa; da qui deriva l’esclusione dell’effetto sorpresa che può “ingannare” il consumatore, posto che l’accesso allo stand da parte di quest’ultimo è frutto di una sua libera scelta peraltro dettata proprio dalla ricerca di prodotti specifici ai quali questi é potenzialmente interessato.
Appare pertanto condivisibile la conclusione cui é giunta la Cassazione di ritenere un contratto concluso all’interno di uno stand fieristico estraneo alla disciplina dei negozi stipulati fuori dai locali commerciali fermo restando che, nel caso di cui trattasi, essendo la contrattazione intervenuta comunque tra un consumatore ed un imprenditore, il primo avrebbe in ogni caso potuto avvalersi delle norme previste dagli artt. 128 ss. Cod. Cons. i quali dispongono idonee tutele in caso di difetto di conformità del prodotto acquistato.