Qualora i contraenti abbiano volontariamente fissato una determinata forma per i loro futuri contratti , tale forma è necessaria anche per il rinnovo successivo del medesimo contratto .

La sussistenza di un vincolo di forma di natura convenzionale impedisce che talune circostanze , pur ritenute idonee in astratto per far ritenere concluso il contratto per fatti concludenti , assurgano a indizio significativo della conclusione di un valido contratto .(Tribunale Milano , 19 maggio 2010 )

Secondo il Giudice lombardo nell’ambito di un rapporto contrattuale ( nella fattispecie un contratto per appalto di servizi ) a forma scritta la stessa deve adottarsi anche con riguardo ad eventuali rinnovi dello stesso senza che possano trovar spazio ipotesi di intese per fatti concludenti .

Nel caso esaminato uno dei soggetti riteneva che l’invio di fatture e lettere (non contestate dall’altro contraente-committente) unitamente al pagamento di alcuni acconti sulle medesime fatture , potesse costituire una valida costituzione del vincolo contrattuale per il periodo temporale ( anno 2005) cui si riferivano i precitati documenti fiscali ; dunque valida la rinnovazione del contratto per fatti concludenti pur prevedendo il negozio in questione una forma vincolata anche per la futura conclusione di altri contratti .

Secondo il Tribunale milanese , invece , né la mancata contestazione delle fatture né l’avvenuto pagamento di alcuni acconti ad opera della committente possono comunque assurgere ad elementi idonei ad integrare una valida accettazione di una proposta contrattuale . Vi sarebbe di ostacolo la forma convenzionale adottata dalle parti ai sensi dell’art. 1352 c.c. il quale prevede che “ se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto , si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo “. Il Tribunale medesimo richiama un filone giurisprudenziale secondo il quale la norma codicistica di cui sopra si riferirebbe anche agli atti che seguono la conclusione di un contratto .

L’opinione non è del tutto condivisibile. Non apparirebbe infatti illogico ipotizzare che un comportamento concludente “forte” come nel caso che qui in esame dello spontaneo pagamento di acconti su alcune fatture emesse dall’appaltatore unitamente alla loro mancata contestazione, possa essere qualificato come la manifestazione della volontà di sanare la nullità dell’accordo concluso senza il rispetto della forma scritta. Tacitamente , dunque , le parti potrebbero revocare il patto relativo alla forma scritta e stipulare il futuro contratto senza la forma pattizia originariamente prevista.