La caduta sulle scale non sempre implica la responsabilità del condominio: sebbene quest’ultimo sia tenuto a fare in modo che le parti comuni siano conservate in buono stato di manutenzione, la conoscenza dello stato dei luoghi ed il mancato utilizzo della ordinaria diligenza da parte del danneggiato, possono limitare (se non escludere) il diritto risarcitorio.
Sarà dunque necessario valutare, di volta in volta, le modalità con le quali è avvenuto il sinistro e la condotta tenuta, nell’occorso, dalla vittima. Lo afferma la Corte di Cassazione con Ordinanza 12 Luglio 2024 n. 19204.
Nel caso di specie, una condomina lamentava di essere caduta mentre, al fine di dirigersi verso l’uscita del fabbricato, scendeva i gradini sprovvisti di corrimano e resi scivolosi dalla presenza di acqua ed umidità a causa delle avverse condizioni meteo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello negavano il diritto al risarcimento posto che non veniva ritenuto provato il nesso di causalità tra la cosa e l’evento e veniva inoltre evidenziata la circostanza che la “inquilina del condominio da anni ben avrebbe potuto e dovuto essere a conoscenza delle caratteristiche dell’immobile e, in particolare, della assenza del corrimano”.
Da qui il ricorso in Cassazione. La suprema Corte non si discosta dalle argomentazioni emerse nella fase di merito: “..ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi la efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso… atteso che il comportamento della A.A., come dalla stessa rappresentato aveva contribuito alla eziologia dell’evento, quanto meno in termini di non adeguata predisposizione di cautele nell’incedere sugli scalini, atteso che la danneggiata abitava nel palazzo da oltre un triennio e quindi ne conosceva adeguatamente la struttura o avrebbe dovuto conoscerla, inclusa la assenza del corrimano e la probabile scivolosità degli scalini in caso di pioggia.”
Per tali ragioni la Corte ha respinto il ricorso della danneggiata negandole dunque il risarcimento invocato.