Il conducente, sanzionato per eccesso di velocità rilevato tramite dispositivo autovelox, che ricorra in opposizione all’ordinanza-ingiunzione conseguente alla multa, ha l’onere di dimostrare che la cartellonistica che indica la presenza dell’autovelox sia inadeguata ad assolvere alla funzione stabilita ex lege, ovverosia di avvisare che la velocità dei veicoli è rilevata lungo la carreggiata da apparecchi elettronici.
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la recente ordinanza n. 23566 del 09.10.2017, richiama, confermandolo, un consolidato orientamento secondo il quale “In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 6242 del 21.06.1999).
Per gli ermellini spetta dunque, ancora, su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione notificatagli per velocità rilevata da autovelox dimostrare l’inidoneità in concreto della segnaletica (presente) ad assolvere, ex D.M. 15 agosto 2007, la funzione di avviso della sussistenza di postazioni di controllo della velocità atte a garantire il rispetto del limite di velocità, secondo una logica ispirata non dall’intento di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela del primario interesse della sicurezza stradale, oltre che di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.
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Normativa rilevante:
– Art. 142 comma 6 bis C.d.S.: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”
– Art. 3 del Decreto del Ministro dei Trasporti 15 agosto 2007: “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità»”