Scatta l’assegno a favore della moglie separata se, secondo un giudizio prognostico, è lecito attendersi che questa avrà una pensione più bassa del marito; pertanto le minori aspettative previdenziali di una delle parti contribuiscono a completare il quadro della sua capacità economica e reddituale. Non conta poi il fatto che la interessata abbia sempre lavorato: ai fini del mantenimento, infatti, non è richiesto il requisito della non autosufficienza posto che durante la separazione, a differenza di quanto accade per il divorzio, il dovere di assistenza materiale continua e i redditi adeguati ai quali deve essere rapportato l’assegno, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. Civ. Ord. n. 30119 del 22.11.24).
Viene così respinto il ricorso del marito che si era visto disporre la condanna di versare alla ex. moglie un assegno mensile di euro 300 nonostante il primo avesse sostenuto di guadagnare solo 1.100-1.500 euro al mese e di avere sempre aiutato la consorte sia economicamente sia facendola lavorare per lui.
Non aiuta poi il marito dedurre il fatto che sarebbero state sottovalutate le capacità lavorative della moglie e che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sarebbe stato comunque basso.
Non trova accogliento poi la censura secondo la quale la condanna al pagamento dell’assegno fondata sulle minori aspettative pensionistiche della moglie sarebbe stata assunta in spregio al principio della decisione in base alla situazione di fatto esistente: il giudizio prognostico viene ritenuto dalla Corte del tutto legittimo nella misura in cui contribuisce a valutare il quadro della capacità reddituale di un soggetto.