La Corte di Cassazione sez. VI penale con sentenza 1822/20, rigettava l’impugnazione dell’imputato T.C. della sentenza della Corte d’Appello di Roma, riaffermando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui:

  1. I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi Whattsapp, messaggi di posta elettronica scaricati e lasciati sul telefono) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cpp, di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole disposte per la corrispondenza, né alla disciplina delle intercettazioni telefoniche;
  1. Ai messaggi Whatsapp ed sms rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro non è applicabile la disciplina dell’art, 254 cpp, in quanto tali testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, che presuppone un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito;
  1. Neppure può ritenersi trattarsi dell’esito di intercettazione, la quale prevede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là dove i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post siano solo una documentazione di tali flussi.

Ne consegue che i messaggi rinvenuti nella memoria del telefono dell’imputato sono da ritenersi legittimamente acquisiti al processo e utilizzabili ai fini di decisione posta la loro natura documentale ex art. 234 cpp e la conseguente acquisibilità con qualunque modalità atta alla raccolta dl dato, tra cui la riproduzione fotografica.