Con ordinanza n. 11160/19 è stato chiesto alla Cassazione Sezioni Unite di specificare i casi in cui sussiste il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni, e di chiarire il limite previsto ex art. 270 cpp “le intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che non risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”.
Nell’informazione provvisoria n. 25, le Sezioni Unite hanno risposto che il divieto di utilizzo delle risultanze delle intercettazioni sancito dall’art. 270 cpp in procedimenti diversi da quelli per cui il giudice le ha autorizzate, salvo nelle suddette ipotesi, non si applica ai reati connessi ex art. 12 cpp a quelli per cui in origini era stata autorizzata, sempre nelle ipotesi che rientrano nei limiti di legge.