Come noto, in un contesto condominiale, anche la installazione di una semplice rastrelliera per biciclette su una porzione di marciapiede può scatenare aspre contestazioni da parte dei condomini.
L’unica pronuncia che pare riscontrarsi sul punto è quella del Tribunale di Savona (del 17 Aprile 2013) secondo la quale la collocazione della rastrelliera di cui sopra (sempre che non ostacoli il transito pedonale) rientrerebbe tra i poteri dell’amministratore posto che la detta iniziativa non costituirebbe una innovazione ex. art. 1120 c.c e nemmeno integrerebbe la molestia nel possesso ex. art. 1170 c.c.
Secondo il Tribunale ligure infatti la collocazione della suddetta rastrelliera potrebbe, al più, rappresentare una modifica (e non innovazione) nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 1102 c.c, al fine di ottenere dal bene comune una utilità maggiore di quella tratta da altri condomini senza che per questo si generi una alterazione della destinazione comune o venga frustrato il diritto al pari uso. Nello specifico era stato appurato, appunto, come la rastrelliera in questione occupasse solo una parte del marciapiede condominiale senza ostacolare il transito pedonale.