Dal 2012 (D.L. n. 79/2012) le polizze vita si prescrivono in dieci anni (contro il precedente termine di soli due) e, pertanto, il beneficiario dell’assicurazione può, e deve, esigere la somma entro detta decade, termine che decorso invano rende la polizza “dormiente”.

È questo l’effetto del D.L. “Crescita” approvato dal Governo Monti. In tal modo resta più tempo per recuperare i soldi legati a una polizza vita scaduta e “obliata”: entro tale lasso di tempo, ben più ampio del precedente, infatti, il beneficiario della polizza vita potrà esigere il risarcimento dalla compagnia a cui sono stati pagati i premi dall’assicurato. Trascorso invano tale termine il beneficiario del contratto assicurativo perde, invece, il diritto a incassare la prestazione prevista e la polizza si “prescrive”, definendosi appunto dormiente.

Per le polizze vita il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione è diverso a seconda del tipo di contratto stipulato:

– il giorno della scadenza, per le polizze vita che hanno una scadenza prevista in contratto;

– il giorno del decesso, nel caso si verifichi la morte dell’assicurato nel corso del rapporto contrattuale, nelle polizze vita senza termine, appunto.

Si evidenzia che è possibile interrompere i termini della prescrizione con l’invio all’assicurazione di una semplice diffida, con la quale si chiede il pagamento della somma relativa alla polizza vita.

Scaduto invece il termine decennale di cui sopra, l’assicurazione è tenuta a girare gli importi assicurati al cd. “Fondo dormienti” e i contratti relativi vengono chiamati “polizze dormienti”. Il Fondo è destinato a risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Tale normativa viene applicata esclusivamente alle nuove polizze, stipulate in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 79/2012. Per quanto riguarda invece quelle stipulate in precedenza il termine prescrizionale da applicarsi rimane quello più limitato dei due anni, per cui esse, oggi, sono già scadute e devolute al Fondo Dormienti.

Tuttavia oggi e soltanto fino all’8 di questo mese è possibile presentare domanda di rimborso (quantomeno parziale) in ordine alle polizze vita cadute in prescrizione, però, prima del 1 aprile 2010 e così confluite al cd. Fondo Dormienti.

No, non è un pesce d’aprile.

Le domande potranno essere presentate appunto fino all’8 aprile p.v. presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Con.S.A.P. s.p.a.), ottenendo così un rimborso parziale (ma nella misura del non così misero 70%) delle polizze dormienti prescrittesi ante 1 aprile 2010.

Come presentare domanda di rimborso?

La domanda, da redigere secondo il Modulo pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, potrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:

–      raccomandata A/R al seguente indirizzo, Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande pervenute entro l’8 aprile 2016);

–      tramite plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo della Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);

–      tramite posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).

A quanto ammonta il rimborso?

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo Rapporti Dormienti.

Quali polizze saranno rimborsate?

Il rimborso scatterà per le sole polizze dormienti con queste caratteristiche:

–      l’evento (ad es.: morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti dopo l’1 gennaio 2006;

–      la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima dell’1 aprile 2010;

–      la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo Rapporti Dormienti;

–      il beneficiario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti iniziative.

Per saperne di più: http://www.consap.it/fondi-e-attivita/supporto/polizze-dormienti/