L’indicazione troppo generica dei costi sostenuti non ne consente la deduzione. Con la decisione n. 12246 del 19 maggio 10 la Cassazione stabilisce che, sebbene la prova della inesistenza di operazioni formalizzate in fattura sia sempre a carico dell’amministrazione finanziaria è altrettanto vero, e certo, che tale prova può ben essere data sulla scorta di presunzioni semplici purchè gravi precise e concordanti.
Sotto tale profilo, ovvero il ricorrere delle tre condizioni sopra espresse, la Corte ribadisce come nulla osti all’utilizzo della doppia presunzione.
Nel caso di specie, delle irregolarità nella numerazione delle fatture nonché la genericità delle prestazioni rese hanno giocato a favore delle pretese del fisco.
La chiara specificazione, il dettaglio e la precisione nella redazione di tutti i documenti contabili, e sicuramente le fatture, diventa un’arma sempre più necessaria al fine di potersi precostituire valide argomentazioni di fronte alle pretese erariali.