La modifica all’art. 38 del dpr 600/73, ai commi dal 4 all’8, sancisce il potere per l’amministrazione finanziaria di determinare, sempre, sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese, non importa il genere, dal medesimo sostenute nel periodo di imposta.

Nello specifico il comma  5 della norma sopra menzionata stabilisce che “l’innesco” dell’accertamento sintetico si instaura quando la differenza tra il dichiarato e l’accertabile, basato sulle proiezioni che hanno come base la capacità di spesa dimostrata dal contribuente, è pari ad un quinto.

Per semplificare faremo il seguente esempio. Se il contribuente presenta elementi di spesa che determinano, a livello di proiezione sintetica, un reddito pari a 100 il contribuente dovrà aver dichiarato, affinché “parta” l’accertamento sintetico, un reddito pari a 79.

Ai fini di riequilibrare la posizione delle parti e rendere possibili il contemperamento delle esigenze di evidenti “economie di scala” nella riscossione, basate sulla sinteticità di vari dati, ed il rispetto del principio della capacità contributiva si prevede, ora espressamente, il dovere di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti prima di procedere con la procedura di adesione.

Si formalizza pertanto l’obbligo di assumere le argomentazioni del contribuente che possono dare conto dello scostamento tra la presunzione sintetica ed il dichiarato.

Oltre al riallineamento sostanziale delle posizioni dell’amministrazione e del contribuente, mediante lo scambio di informazioni ed il confronto preventivo ora espressamente sancito come obbligatorio, il redditometro si “affina” anche in base ad altri elementi.

Il riferimento, ad esempio, al nucleo familiare od al territorio fa desumere una determinazione che, seppur sintetica, è più aderente e modulare rispetto alla effettiva capacità contributiva.