Le pretese del fisco che scaturiscono dal reddito di impresa non possono andare a “colpire” i veri bisogni della famiglia che devono essere considerati come autonomi ed “altro” rispetto al reddito prodotto dall’imprenditore. Non vi può pertanto essere traslazione dall’impresa alla famiglia in relazione alle pretese di recupero di gettito.
In presenza di fondo patrimoniale “legittimo”, ovvero non artificiosamente posto in essere per sottrarre beni al fisco (si pensi al caso del fondo costituito pressoché in concomitanza con la notifica dell’accertamento e seguito da contratti simulati atti a spogliare il contribuente di qualsiasi avere) si dovrà verificare se il debito fiscale è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia e solo allora il fondo sarà aggredibile.
Nel caso contrario, ovvero del fondo artatamente costituito per sottrarre patrimonio alle pretese erariali, ci si confronterà con tutte le problematiche di cui al Dlgs 74/00 in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La decisione della Cassazione n. 15862/09 segna con precisione la linea di demarcazione “invalicabile” per l’erario.
Si precisa, infatti, che i debiti fiscali nati nell’ambito dell’attività di impresa esercitata da uno dei coniugi non può portare ad una aggressione automatica dei beni inseriti, anche da quel coniuge, all’interno del fondo patrimoniale che servirà da “capitale aggredibile” dal fisco solo ed esclusivamente per le pretese erariali che siano direttamente ed immediatamente connesse alla soddisfazione delle esigenze della famiglia e non già a quelle imprenditoriali di uno solo dei due coniugi.
Altra “vexata questio” poi è quella relativa all’iscrivibilità dell’ipoteca sui beni costituiti in fondo.
La chiave di volta per venire a capo della questione, tutt’altro che univoca e costante sia a livello di interpretazione e ricostruzione sistemica cosi come a livello di prassi applicativa, sta nella disamina della “natura” dell’istituto dell’ipoteca.
Una ricostruzione “cautelare” di tale natura apre all’iscrivibilità dell’ipoteca sui beni costituti in fondo. Una ricostruzione invece in termini di esecutività ovvero caratterizzata da una immanenza prodromica all’azione esecutiva (che quasi certamente seguirà) impedisce l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del fondo.
In presenza di orientamenti alterni e contrapposti delle varie Commissioni siamo, anche qui, ad aspettare che la Consulta eriga ancora, come ha fatto in relazione al fondo patrimoniale “vero”, un muro alle pretese del fisco o, di converso, che spiani definitivamente la strada da argini decisionali troppo deboli per garantire la certezza sia del contribuente che del diritto in generale.