Con la riforma Orlando il sistema Trojan è stato sostanzialmente equiparato alle intercettazioni: si tratta di un malware che in un pc e device e permette di svolgere delle operazioni da remoto come controllare file, “intercettare” conversazioni e registrare immagini.
Il ddl fa una delega al Governo per la riforma del sistema delle intercettazioni, stringendone la divulgazione in particolare per le persone non coinvolte da reati.
Vi è stata altresì una modifica al testo unico delle spese di giustizia per ottenere un risparmio di spese per il settore.
Nella delega al Governo sono stati inseriti dei criteri da osservarsi per l’utilizzo del trojan nel sistema delle indagini:
– Necessità del decreto autorizzativo del giudice, che deve indicare perché il trojan risulta indispensabile per le indagini;
– L’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico;
– La registrazione audio è avviata dalla PG o personale incaricato secondo le circostanze da attestare nel verbale delle modalità di effettuazione delle operazioni;
– L’attivazione è sempre ammessa nel caso in cui si proceda per delitti di criminalità e fuori da tali casi, nei luoghi di domicilio solo se è in corso l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche;
– Il trasferimento delle registrazioni è ammesso solo verso il server della Procura;
– Al termine della registrazione il captatore automatico viene disattivato e reso inutilizzabile secondo le indicazioni della PG;
– Devono essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dal decreto ministeriale;
– I risultati dell’intercettazione possono essere utilizzati solo a fini di prova dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possono essere usati in procedimenti diversi solo a condizione che siano indispensabili per l ‘accertamento dei delitti per i quali è previsto arresto obbligatorio in flagranza;
– Non possono essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicati i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto soggetti estranei ai fatti per cui si procede.
La norma è stata inserita con emendamento della commissione giustizia del senato sulla scorta della sentenza delle SS. UU Cass. 1 luglio 2016 n. 26889 che ne aveva ammesso la legittimità di utilizzo nei luoghi di privata dimora anche senza attività criminosa in corso nei procedimenti relativi a criminalità organizzata.