La sola trascrizione dei messaggi del tipo Whattzup non ha valore di prova e non può essere considerata affidabile, diversamente dalle registrazioni foniche che invece hanno valore di prova documentale.

Affinchè il messaggio valesse come prova sarebbe necessario produrre  anche il supporto che lo contiene (tipo il telefono cellulare), al fine di verificare la paternità e l’attendibilità del messaggio.

La Cassazione sul punto si è pronunciata con sentenza 49016 del 25 ottobre 2017 relativamente ad un caso di stalking conclusosi con una condanna nei due gradi di giudizio.

La linea difensiva dell’imputato consisteva nel voler dimostrare l’inaffidabilità e l’inattendibilità della persona offesa: tale tesi però non ha trovato dimostrazione in quanto il Giudice ha ritenuto l’impossibilità di acquisire al processo le conversazioni intercorse tra i due ex innamorati, avvenute tramite whattzup successivamente alla presentazione della denuncia da parte della ragazza vittima di stalking.

La Cassazione, con la succitata sentenza ha dunque chiarito che per quanto concerne le conversazioni whattzup, la loro registrazione costituisce la memorizzazione di un fatto storico, di cui si può disporre a fini probatori, ma la loro utilizzabilità è comunque condizionata all’acquisizione del supporto contenente la registrazione al fine di verificarne paternità ed attendibilità e la sola trascrizione non basta perché ha solo funzione riproduttiva.

E’ proprio questa mera funzione riproduttiva che pone la linea di confine con la fotografia e la cinematografia indicati ex art. 234 cpp “come quei documenti di cui si possa disporre direttamente a fini probatori” in quanto legalmente rientranti tra le prove documentali.