Non è ammessa la confisca del mezzo qualora il conducente sia ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione sez. IV con sentenza 19 febbraio 2019 n. 7526: la norma non prevede la confisca del mezzo nell’ipotesi di una pronuncia che non sia di condanna come nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per particolare tenuità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per il suddetto motivo, il Giudice deve disporre la sospensione della patente di guida poiché l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue l’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 186 cds (così Cass. sez. IV, 44132/15);
Dunque, all’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida poiché sufficiente che vi sia l’accertamento del fatto, per la confisca del veicolo invece la norma richiede una sentenza di condanna o patteggiamento.
La giurisprudenza si è espressa circa il rapporto tra confisca e 131 bis, in tema di armi, ed in tal caso la normativa prevede che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca sia applicata per tutti i reati concernenti le armi ed obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
Mentre per la guida in stato di ebbrezza manca una normativa analoga.
Ne consegue che nel rispetto del principio di legalità, qualora il fatto venga valutato di particolare tenuità non è possibile disporre la confisca del veicolo.