La Cassazione con sentenza sez. VI, del 24 gennaio 24 n. 8630 è tornata a chiarire il tema dei provvedimenti da adottare  in ipotesi di trasgressione alle prescrizioni cautelari da parte dell’indagato o imputato.

La pronuncia deriva da ipotesi in cui i giudici di legittimità ritenevano inammissibile il ricorso in base al principio per cui l’evasione “dal luogo di evasione “dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari”, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere senza che al giudice sia dato alcun potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.

A suscitare perplessità è la circostanza secondo cui “una volta accertata la trasgressione” non sia riconosciuto al giudice un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari in quanto a lesività sarebbe inerente solo all’an e non al quantum.

La valutazione sulla lieve entità del fatto verrebbe meno con il semplice accertamento della trasgressione, in tal modo vanificando ogni valutazione in tema di lieve entità del fatto.

L’orientamento minoritario della stessa Corte richiede al Giudice una valutazione in concreto della condotta di trasgressione, ed in tal modo sarebbe maggiormente rispettato il canone dell’adeguatezza cautelare.