La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la condanna per un albergatore che aveva installato un condizionatore troppo rumoroso.

L’art. 844 c.c. vieta al proprietario del fondo di emettere, nei riguardi del vicino, rumori che superino “la normale tollerabilità” , che deve essere determinata in base alla condizione dei luoghi.

Il Giudicante nella decisione sulla tollerabilità deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

La disciplina penale risponde invece con l’art. 659 cp, che prevede due distinte contravvenzioni: il reato previsto dal primo comma (punito fino a mesi tre di arresto ed € 309 di ammenda) per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per il quale occorre l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo, e quello previsto dal comma due (punito con ammenda da 103 a 516 €) che punisce l’esercizio di professione o mestiere rumoroso prescindendo dalla verificazione del disturbo, in quanto l’evento è presunto quando l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, spazio e modi previsti dalla legge, regolamenti o provvedimenti dell’autorità.

Con sentenza 39883/17 la Cassazione, respingeva il ricorso dell’albergatore il quale veniva condannato con la pena dell’ammenda per aver creato disturbo alle persone utilizzando un condizionatore troppo rumoroso.

Si afferma infatti in sentenza che, le immissioni che superano i limiti consentiti sono penalmente rilevanti in quanto, l’impianto era montato sul tetto, non insonorizzato e particolarmente rumoroso, tale da disturbare il sonno delle persone residenti nei dintorni.