La Corte di Cassazione ha ravvisato il reato di violenza privata nella condotta di colui che, avendo smarrito le chiavi della propria autovettura, non è in grado di spostare il proprio veicolo all’interno del cortile condominiale impedendo l’uscita degli altri mezzi senza dar spiegazioni della detta impossibilità agli altri condomini.

Nel caso di specie, il prevenuto è stato ritenuto colpevole e condannato alla pena di 30 giorni di reclusione per aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire l’uscita di un altro condominio omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere l’automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi allontanarsi.

La Suprema Corte ha stabilito che, in casi del genere, non rileva la circostanza che l’agente avesse smarrito le chiavi, non avendo questo fornito personalmente informazioni in merito allo smarrimento. (Cass. Pen. Sez. V n. 7592 del 28/02/2011).

Infatti, a seguito della condanna in appello, il soggetto agente aveva proposto  ricorso per cassazione fondando le proprie ragioni, oltre sull’intervenuta prescrizione, anche sull’erroneo convincimento da parte dei Giudici di merito circa la circostanza dell’intenzionalità della sua condotta, ossia dovuta allo smarrimento delle chiavi.

La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso in merito alla prescrizione, ha tuttavia rigettato quello relativo alle questioni civili della sentenza di merito, riconoscendo il risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato. La Corte sottolinea che, nel caso di specie, se non fosse intervenuta la prescrizione il prevenuto avrebbe rischiato una condanna per violenza privata.